(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
          Inviolabilita' personale dei funzionari consolari 
   1. I funzionari consolari non possono essere  posti  in  stato  di
arresto o di detenzione preventiva se non nei caso di reato  punibile
con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima  sia  di
cinque anni ai  sensi  della  legislazione  vigente  nello  Stato  di
residenza e  a  seguito  di  decisione  di  un'autorita'  giudiziaria
competente. 
   2. Ad eccezione dei caso di cui al comma 1 del, presente Articolo,
i  funzionari  consolari  non  possono  essere  posti  in  stato   di
detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione  della  loro
liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza  giudiziaria
che sia divenuta definitiva. 
   3. Se un procedimento penale e'  promosso  contro  un  funzionario
consolare, questi e' tenuto  a  presentarsi  davanti  alle  Autorita'
competenti dello State di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve
essere condotto con i riguardi dovuti  al  funzionario  consolare  in
considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso
di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare  il
meno possibile l'esercizio delle funzioni  consolari  Qualora,  nelle
circostanze di cui  al  comma  1  del  presente  Articolo,  si  renda
necessario porre un funzionario  consolare  in  stato  di  detenzione
preventiva,  il  procedimento  promosso  nei  suoi  confronti  dovra'
iniziare nei termini piu' brevi.