Articolo 19 Inviolabilita' personale dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nei caso di reato punibile con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione vigente nello Stato di residenza e a seguito di decisione di un'autorita' giudiziaria competente. 2. Ad eccezione dei caso di cui al comma 1 del, presente Articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria che sia divenuta definitiva. 3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti dello State di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.