(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                 Istituzione di un Ufficio consolare 
   1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello
Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo. 
   2.  La  sede  dell'Ufficio  consolare,  la   sua   classe   e   la
circoscrizione  consolare  sono  stabilite  dallo  Stato  d'invio   e
sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 
   3.  Ulteriori  modifiche  alla   sede,   alla   classe   ed   alla
circoscrizione dell'Ufficio consolare non  possono  essere  apportate
dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza. 
   4. E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza  nel
caso  in  cui  l'Ufficio  consolare   intenda   aprire   un   ufficio
appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede  di
quest'ultimo. 
   5. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del
personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia
mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato  ritiene  ragionevole  e
normale, in  considerazione  delle  circostanze  e  delle  condizioni
esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze
dell'Ufficio consolare.