(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
       Notifica di casi di arresto o di detenzione preventiva 
   In caso di arresto  o  detenzione  preventiva  di  un  membro  del
personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso,
le  Autorita'  competenti  dello  Stato  di  residenza  ne  informano
immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti
sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo  Stato
di residenza ne informa  immediatamente  lo  Stato  d'invio  per  via
diplomatica.