(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                    Immunita' dalla giurisdizione 
   1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono  soggetti  alla
giurisdizione delle Autorita'  giudiziarie  ed  amministrative  dello
Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle
funzioni consolari. 
   2. Tuttavia, le disposizioni del comma l del presente Articolo non
si applicano in caso di azione civile: 
   a) conseguente alla  stipula  di  un  contratto  da  parte  di  un
funzionario o di  un  impiegato  consolare,  che  non  abbiano  agito
espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio; 
   b) intentata da un terzo  per  danni  derivanti  da  un  incidente
causato nello  Stato  di  residenza  da  un  veicolo,  una  nave,  un
aeromobile da ogni altro mezzo di trasporto.