(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                  Obbligo di prestare testimonianza 
   1. I membri di un Ufficio consolare possono essere  chiamati  come
testimoni nel corso di procedimenti  giudiziari  amministrativi.  Gli
impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono
rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di  cui  al  comma  3  del
presente  Articolo.  Se   un   funzionario   consolare   rifiuta   di
testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra  sanzione  puo'
essere applicata nei suoi confronti. 
   2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza che richiede la
testimonianza  da  parte  di  un  funzionario  consolare   non   deve
intralciare l'adempimento delle sue funzioni  consolari.  Essa  puo',
ogni qualvolta cio' sia  possibile,  ricevere  la  sua  testimonianza
presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare
una dichiarazione per iscritto. 
   3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a  deporre  su
fatti  attinenti  all'esercizio  delle  loro  funzioni  e  mettere  a
disposizione la corrispondenza  o  i  documenti  relativi  alle  loro
funzioni.  Essi  non  sono  altresi'  tenuti  a  testimoniare   sulla
legislazione dello Stato d'invio.