Articolo 22 Obbligo di prestare testimonianza 1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione puo' essere applicata nei suoi confronti. 2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza che richiede la testimonianza da parte di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni consolari. Essa puo', ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e mettere a disposizione la corrispondenza o i documenti relativi alle loro funzioni. Essi non sono altresi' tenuti a testimoniare sulla legislazione dello Stato d'invio.