(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
               Rinuncia ai privilegi ed alle immunita' 
   1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti  di  un  membro
dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e  delle  immunita'
previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione. 
   2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e  deve  essere
comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 
   3. Se un  funzionario  o  un  impiegato  consolare  promuovono  un
procedimento in una materia per la quale  beneficiano  dell'immunita'
giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione,
non possono  invocare  l'immunita'  giurisdizionale  per  le  domande
riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 
   4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione  civile
o amministrativa non comporta  rinuncia  all'immunita'  relativamente
all'esecuzione  delle  sentenze,  per  le  duali  e'  necessaria  una
distinta rinuncia per iscritto