Articolo 24 Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno 1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non si applicano ne' agli impiegati consolari che non sono impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ai membri delle loro famiglie.