(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
      Esenzione dalla registrazione e dal permessa di soggiorno 
   1. I funzionari  consolari,  gli  impiegati  consolari  nonche'  i
membri delle loro famiglie, sono  esenti  da  ogni  obbligo  previsto
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia  di
registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 
   2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 dei presente articolo non
si applicano ne' agli impiegati  consolari  che  non  sono  impiegati
permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attivita' privata
a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ai  membri  delle
loro famiglie.