(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                  Esenzione dal permesso di lavoro 
   1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i  servizi
resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo  in  materia  di
permesso di  lavoro  stabilito  dalla  legislazione  dello  Stato  di
residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera. 
   2. I membri del personale  privato  dei  funzionari  ed  impiegati
consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza
o che non siano residenti permanenti  in  detto  Stato,  non  possono
esercitare  nello  Stato  di  residenza  altra  attivita'  privata  a
carattere lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente  Articolo
essi sono esenti dall'obbligo di  ottenere  l'autorizzazione  per  il
collocamento al lavoro. 
   3. Le persone di  cui  al  comma  2  del  presente  Articolo  sono
obbligate a lasciare il territorio  dello  Stato  di  residenza  alla
cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari
a meno che', non ottengano uno specifico permesso di residenza  e  di
lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.