(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
              Esenzione dal regime di sicurezza sociale 
   1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente  Articolo,
la legislazione vigente  nello  Stato  di  residenza  in  materia  di
sicurezza sociale non si applica ai  membri  dell'Ufficio  consolare,
ne' ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi  che
prestano allo Stato d'invio. 
   2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si  applica
anche ai membri del personale privato  che  dipendono  esclusivamente
dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: 
   a) non siano cittadini dello Stato di  residenza  ne'  stabilmente
residenti in detto Stato; 
   b) siano assoggettati alle disposizioni  sulla  sicurezza  sociale
vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 
   3. I membri dell'Ufficio consolare, che  hanno  al  loro  servizio
persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma  2  del
presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di
lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 
   4. L'esenzione prevista ai commi le 2 del  presente  articolo  non
esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale  dello
Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.