Articolo 26 Esenzione dal regime di sicurezza sociale 1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo, la legislazione vigente nello Stato di residenza in materia di sicurezza sociale non si applica ai membri dell'Ufficio consolare, ne' ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che prestano allo Stato d'invio. 2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che: a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato; b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 4. L'esenzione prevista ai commi le 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.