Articolo 27 Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare 1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale o da quelle delle autorita' locali ad eccezione: a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione; e) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprieta' vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della presente Convenzione; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Convenzione. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio per i servizi resi all'Ufficio consolare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono stabilmente. 4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.