(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
         Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare 
   1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i  membri  delle
loro famiglie, sono esenti da  ogni  imposta  e  tassa,  personale  o
reale, statale o da quelle delle autorita' locali ad eccezione: 
   a) delle imposte indirette che sono  normalmente  incorporate  nel
prezzo delle merci  e  dei  servizi,  inclusa  l'imposta  sul  valore
aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente
Convenzione; 
   b) delle imposte e tasse sui beni  immobili  privati  situati  sul
territorio dello Stato di  residenza,  fatte  salve  le  disposizioni
dell'articolo 10 della presente Convenzione; 
   e)  delle  imposte  e  tasse  di  successione  e  di  quelle   sul
trasferimento di proprieta' vigenti nello Stato di  residenza,  fatte
salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo  29  della
presente Convenzione; 
   d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi  gli  utili
da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle
imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati  in
imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; 
   e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo  di  servizi
specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca  e
di bollo, fatta riserva delle disposizioni  di  cui  all'articolo  10
della presente Convenzione. 
   2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte  e
tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio
per i servizi resi all'Ufficio consolare. 
   3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non
si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del  personale  di
servizio che sono  cittadini  dello  Stato  di  residenza  o  che  vi
risiedono stabilmente. 
   4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano  persone  il  cui
salario non e' esente  dalle  imposte  sul  reddito  nello  Stato  di
residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori  di  lavoro
dalla  legislazione  di  detto  Stato  in   materia   di   percezione
dell'imposta sul reddito.