(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
       Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 
   1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in  esso
vigenti,  lo  Stato   di   residenza   autorizza   l'importazione   e
l'esportazione e concede l'esenzione  dai  dazi  doganali,  tasse  ed
altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di  trasporto
e attinenti a servizi analoghi, per: 
   a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; 
   b) i beni destinati all'uso personale dei funzionario consolare  e
dei membri della sua famiglia compresi  gli  oggetti  destinati  alla
loro sistemazione; 
   c) i beni trasportati al momento della prima,  sistemazione  degli
impiegati  consolari  e  dei  membri  del   personale   di   servizio
dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie. 
   2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma  1  del
presente articolo non devono eccedere i quantitativi  necessari  alla
loro utilizzazione personale da parte degli interessati. 
   3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari  e  dei
membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale.  Essi'
possono essere ispezionati da parte delle Autorita' competenti  dello
Stato di residenza solo nel caso in  cui  vi  siano  seri  motivi  di
ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera
b)  del  comma  1  del  presente  articolo,  ovvero  oggetti  la  cui
importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai  regolamenti
dello  Stato  di  residenza  o  soggetta  ai  suoi   regolamenti   di
quarantena. In tale caso l'ispezione e' effettuata  in  presenza  del
funzionario consolare interessato o del  membro  della  sua  famiglia
interessato.