Articolo 28 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale 1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e l'esportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto e attinenti a servizi analoghi, per: a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare; b) i beni destinati all'uso personale dei funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla loro sistemazione; c) i beni trasportati al momento della prima, sistemazione degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie. 2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione personale da parte degli interessati. 3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi' possono essere ispezionati da parte delle Autorita' competenti dello Stato di residenza solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta ai suoi regolamenti di quarantena. In tale caso l'ispezione e' effettuata in presenza del funzionario consolare interessato o del membro della sua famiglia interessato.