(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o
                   di un membro della sua famiglia 
   In caso di decesso di un membro dell'Ufficio  consolare  o  di  un
membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a: 
   a) permettere  l'esportazione  dei  beni  mobili  del  defunto  ad
eccezione di quelli acquistati nello Stato  di  residenza  e  che  al
momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; 
   b)  esentare  i  beni  mobili  del  defunto  da  ogni  diritto  di
successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili
la cui presenza nello Stato di residenza  era  dovuta  esclusivamente
alla presenza in detto  Stato  del  defunto  in  qualita'  di  membro
dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.