Articolo 29 Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a: a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di successione e di passaggio di proprieta' relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.