(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio  delle
                              funzioni 
   1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare: 
   a) Lo Stato d'invio trasmette al  Ministero  degli  Affari  Esteri
dello Stato di residenza la lettera patente  sulla  nomina  del  Capo
dell'Ufficio consolare; 
   b) dopo  la  presentazione  della  lettera  patente  lo  Stato  di
residenza  rilascia  al  Capo  dell'Ufficio   consolare   l'exequatur
gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile; 
   c) nel caso in cui lo Stato di  residenza  rifiuti  di  rilasciare
l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare  allo  Stato  d'invio  i
motivi di tale rifiuto, 
   d) il Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare  a  esercitare
le proprie  funzioni  dopo  che  lo  Stato  di  residenza  gli  avra'
rilasciato l'exequatur; 
   e)  in  attesa  della  concessione  dell'exequatur  lo  Stato   di
residenza  puo'  autorizzare  il  Capo  dell'Ufficio   consolare   ad
espletare provvisoriamente le proprie funzioni; 
   f)  dopo   la   concessione   al   Capo   dell'Ufficio   consolare
dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le
sue  funzioni  lo  Stato  di  residenza  informa  immediatamente   le
Autorita' competenti  della  circoscrizione  consolare  e  adatta  le
misure necessarie affinche'  il  Capo  dell'Ufficio  consolare  possa
adempiere agli obblighi propri del suo  incarico  e  beneficiare  dei
diritti, vantaggi, privilegi ed  immunita'  previsti  dalla  presente
Convenzione. 
   2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari: 
   a)  lo  Stato  d'invio  notifica  anticipatamente  alle  autorita'
competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e  degli
impiegati consolari; 
   b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che  non
sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio  delle  loro  funzioni
consolari; 
   c) nel caso in cui lo Stato di  residenza  rifiuti  di  rilasciare
l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non  e'
tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto; 
   d) il funzionario consolare che non e'  Capo  dell'Ufficio  potra'
esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo  Stato  di  residenza
gli avra' rilasciato l'autorizzazione; 
   e)  prima  della  concessione  dell'autorizzazione  lo  Stato   di
residenza puo' autorizzare il  funzionario  consolare  ad  esercitare
provvisoriamente le proprie funzioni; 
   f)    dopo    la    concessione    al    funzionario     consolare
dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad  espletare
le sue funzioni lo  Stato  di  residenza  informa  immediatamente  le
Autorita' competenti  della  circoscrizione  consolare  e  adotta  le
misure necessarie affinche' il funzionario consolare possa  adempiere
agli obblighi propri del suo  incarico  e  beneficiare  dei  diritti,
vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.