(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
            Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' 
   1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia  dei  privilegi  e
delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal  momento  del
suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per  raggiungere
il proprio Ufficio oppure, se si trova gia'  su  tale  territorio,  a
partire  dall'assunzione  delle  loro   funzioni   presso   l'Ufficio
consolare. 
   2. I membri della famiglia di un  membro  dell'Ufficio  consolare,
nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi
e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dalla
data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o  dal
momento in cui  diventano  membri  della  famiglia  o  del  personale
privato. 
   3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare,
i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei  membri  della  sua
famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola:
al momento in cui la persona in questione lascia il territorio  dello
Stato di residenza, oppure allo scadere  di  un  termine  ragionevole
concessole a tale fine. 1 privilegi e le immunita' dei  membri  della
famiglia di  un  membro  dell'Ufficio  consolare  e  dei  membri  del
personale privato terminano quando essi cessano di fare  parte  della
famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare.
Tuttavia, se tali  persone  esprimono  l'intenzione  di  lasciare  il
territorio dello Stato di residenza entro un termine  ragionevole,  i
loro privilegi e le immunita' continuano ad esistere fino al  momento
della loro partenza. 
   4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un
impiegato   consolare   nell'esercizio   delle   proprie    funzioni,
l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti  di
durata. 
   5. Nel caso di decesso  di  un  membro  dell'Ufficio  consolare  i
membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed  delle
immunita' fino al momento in cui lasciano il territorio  dello  Stato
di residenza, oppure fino allo  scadere  di  un  termine  ragionevole
accordato loro a tal fine.