(Convenzione - art. 32)
                             Articolo 32 
             Assicurazioni contro danni causati a terzi. 
   I  membri  dell'Ufficio  consolare  devono  rispettare  tutti  gli
obblighi prescritti dalle leggi e  dai  regolamenti  dello  Stato  di
residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a  terzi
causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.