(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunita' 
   1. I membri del personale consolare, nonche' i membri  della  loro
famiglia che esercitano una attivita' privata a  carattere  lucrativo
nello Stato di  residenza,  o  che  sono  cittadini  dello  Stato  di
residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato  di
residenza, non godono dei privilegi e delle immunita'  per  gli  atti
non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 
   2. Lo Stato di residenza esercita  la  propria  giurisdizione  nei
confronti delle persone di cui al comma 1 del  presente  articolo  in
modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni
dell'Ufficio consolare.