Articolo 34 Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica. 2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata. 3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza diplomatica puo' rivolgersi: a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' non e' contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato di residenza o e' consentito dagli accordi internazionali. 4. I privilegi e le immunita' dei membri della rappresentanza diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunita' dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.