(Convenzione - art. 34)
                             Articolo 34 
Esercizio  di  funzioni  consolari  da  parte  della   Rappresentanza
                             diplomatica 
   1.  Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  sono  altresi'
applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da
parte della Rappresentanza diplomatica. 
   2.  I  nominativi  dei  membri  della  Rappresentanza  diplomatica
incaricati di svolgere le  funzioni  consolari  nella  Rappresentanza
devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato
di residenza o all'Autorita' da questo designata. 
   3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  consolari  la  Rappresentanza
diplomatica puo' rivolgersi: 
   a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; 
   b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se  cio'  non
e' contrario alle leggi, ai regolamenti  e  alle  consuetudini  dello
Stato di residenza o e' consentito dagli accordi internazionali. 
   4. I privilegi e le  immunita'  dei  membri  della  rappresentanza
diplomatica di cui al comma 2 del  presente  articolo  continuano  ad
essere determinati dalle norme di diritto internazionale  riguardanti
le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che
essi compiano nell'esercizio delle  funzioni  consolari,  l'immunita'
dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.