(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
                         Persona "non grata" 
   Lo Stato di residenza puo' in qualunque momento informare lo Stato
d'invio che un funzionario consolare di quest'ultima Stato e' persona
"non grata" o che ogni altro membro dei personale  consolare  non  e'
accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale  caso  lo
Stato  d'invio  e'  tenuto  a   richiamare   il   rispettivo   membro
dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non  adempie  al  proprio
obbligo entro un termine ragionevole,  lo  Stato  di  residenza  puo'
rifiutare di riconoscere tale persona in quanto  membro  dell'Ufficio
consolare.