(Convenzione - art. 37)
                             Articolo 37 
               Determinazione delle funzioni consolari 
   I funzionari consolari hanno il diritto di: 
   a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi
dello Stato d'invio, dei suoi cittadini  nonche'  delle  sue  persone
giuridiche,  favorire  lo  sviluppo  delle   relazioni   commerciali,
economiche,   turistiche,   sociali,   scientifiche,   culturali    e
tecnologiche, nonche' quelle in materia  marittima  e  dell'aviazione
civile tra le Parti Contraenti; 
   b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con
le Autorita' dello Stato di residenza. Informarsi con tutti  i  mezzi
leciti sui fatti che recano  pregiudizio  ai  diritti  dei  cittadini
dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano; 
   c) adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello  Stato
di residenza, le misure necessarie per assicurare  la  rappresentanza
legale dei cittadini dello Stato d'invio di  fronte  ai  Tribunali  e
alle altre Autorita'  dello  Stato  di  residenza,  nonche'  adottare
misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di  detti
cittadini quando questi, essendo assenti o  per  altre  ragioni,  non
possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi; 
   d)  informarsi  con  ogni  mezzo   lecito   sulle   condizioni   e
sull'evoluzione  della  vita   commerciale,   economica,   turistica,
sociale,  scientifica,  culturale  e  tecnologica  dello   Stato   di
residenza, presentando al Governo dello Stato  d'invio  relazioni  in
merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti  argomenti
alle persone interessate.