Articolo 37 Determinazione delle funzioni consolari I funzionari consolari hanno il diritto di: a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonche' delle sue persone giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e tecnologiche, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti; b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei toro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano; c) adattare, fatta riserva della Iegislazione vigente nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottare misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi; d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.