(Convenzione - art. 39)
                             Articolo 39 
             Registrazione e informazione dei cittadini 
   I funzionari consolari hanno diritto,  nell'ambito  della  propria
circoscrizione consolare: 
   a) di procedere  alla  registrazione  dei  cittadini  dello  Stato
d'invio e di rilasciare loro  i  relativi  documenti.  Hanno  inoltre
diritto  di  chiedere  alle  Autorita'  competenti  dello  Stato   di
residenza di fornire, nella misura consentita dalla  legislazione  di
detto Stato, dati statistici  riguardanti  i  cittadini  dello  Stato
d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare; 
   b)  di  pubblicare  attraverso  la  stampa,  avvisi  di  carattere
generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.