Articolo 39 Registrazione e informazione dei cittadini I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre diritto di chiedere alle Autorita' competenti dello Stato di residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.