(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi  e  delle
                              partenze 
   1. Lo Stato  d'invio  notifica  anticipatamente  per  iscritto  al
Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue: 
   a)  cognome,  nome,  cittadinanza,  rango,   carica   dei   membri
dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e  della  loro  partenza
definitiva, o della cessazione dalle loro funzioni  cosi'  come  ogni
modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante  il
loro servizio nell'Ufficio consolare; 
   b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della  partenza
definitiva  dei  membri  della  famiglia  dei   membri   dell'Ufficio
consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia  o
cessi di esserlo; 
   2. Successivamente lo  Stato  di  residenza  potra'  rifiutare  di
riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In
tale caso lo Stato d'invio richiama la  persona  in  questione  o  fa
cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare. 
   3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza  rilasciano  a
titolo gratuito, in conformita' alle  modalita'  stabilite  da  detto
Stato, ai membri  dell'Ufficio  Consolare  e  ai  membri  delle  loro
famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini  dello  Stato
di  residenza  o  che  vi  risiedono   permanentemente,   una   carta
d'identita' che attesta il  loro  status  quali  membri  dell'Ufficio
consolare o quali membri delle loro famiglie.