(Convenzione - art. 40)
                             Articolo 40 
                    Documenti e titoli di viaggio 
   I funzionari consolari hanno  diritto  di  rilasciare,  rinnovare,
modificare o annullare: 
   a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini  dello
Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno  il  diritto  di
rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri  Stati
membri dell'Unione Europea; 
   b) i visti ed altri documenti appropriati.