(Convenzione - art. 42)
                             Articolo 42 
Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con  lo
                         Stato di residenza 
   1. Il funzionario  consolare  riceve  domande  e  dichiarazioni  e
rilascia,  consegna  e  riceve  documenti  relativi  a  questioni  di
cittadinanza dello Stato  d'invio,  in  applicazione  della  relativa
legislazione dello Stata d'invio. 
   2. I funzionari consolari dello Stato  d'invio  cooperano  can  le
competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste
ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle  persone  che
non possiedono un passaporto o altro documento  di  riconoscimento  e
che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere  cittadini
dello Stato d'invio. Qualora si accerti che  le  persone  interessate
posseggono  la  cittadinanza  dello  Stato  d'invio,   i   funzionari
consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro  documento
di viaggio a queste persone.