(Convenzione - art. 43)
                             Articolo 43 
              Atti notarili e legalizzazione consolare 
   In conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i  funzionari
consolari possono: 
   1. redigere in forma notarile: 
   a) gli atti ed i contratti stipulati  tra  cittadini  dello  Stato
d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino
la costituzione, la modifica o il trasferimento di  diritti  su  beni
immobili situati nello Stato di residenza; 
   b) gli atti ed i contratti, qualunque sia  la  cittadinanza  delle
Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o
che sono destinati a produrre effetti in detto territorio; 
   c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; 
   d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un  cittadino
dello Stato d'invio. 
   2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare  le
firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei  documenti
o tradurli; 
   3. esercitare qualunque altra  funzione  notarile  prevista  dalla
legislazione dello Stato d'invio purche' le leggi  ed  i  regolamenti
dello Stato di residenza non lo impediscano. 
   4. legalizzare le firme apposte  sui  documenti  ed  atti  formati
dalle Autorita' dello Stato di residenza.