Articolo 43 Atti notarili e legalizzazione consolare In conformita' alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono: 1. redigere in forma notarile: a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza; b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio; c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio. 2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli; 3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purche' le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano. 4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati dalle Autorita' dello Stato di residenza.