(Convenzione - art. 44)
                             Articolo 44 
           Efficacia degli atti e dei documenti consolari 
   Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati  nonche'
la traduzione di detti atti e documenti effettuata o  certificata  da
un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo  stesso
valore  probatorio  che   avrebbero   se   fossero   stati   formati,
certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti  dello
Stato di residenza, purche'  siano  state  rispettate  le  formalita'
richieste in materia da detto Stato.