Articolo 44 Efficacia degli atti e dei documenti consolari Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonche' la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza, purche' siano state rispettate le formalita' richieste in materia da detto Stato.