Articolo 45 Atti dello stato civile 1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, di: a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso; 2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.