(Convenzione - art. 45)
                             Articolo 45 
                       Atti dello stato civile 
   1. I funzionari consolari hanno il diritto,  in  conformita'  alla
legislazione dello Stato di invio, di: 
   a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile
dei cittadini dello Stato d'invio; 
   b» celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che  i
nubendi  siano  cittadini  dello  Stato  d'invio.   Dovranno   essere
informate in merito le Autorita' competenti dello Stato di residenza,
se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; 
   c)  ricevere  i  documenti  relativi  ai  consensi  necessari   al
matrimonio qualunque sia la cittadinanza  delle  persone  alle  quali
viene richiesto tale consenso; 
   2. Le disposizioni del comma I del presente articolo non  esentano
le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed
ogni altra formalita' prevista  dalla  legislazione  dello  Stato  di
residenza.