Articolo 46 Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali I funzionari consolari hanno il diritto di: a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato; b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza; c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga; d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza; e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.