(Convenzione - art. 46)
                             Articolo 46 
   Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali 
   I funzionari consolari hanno il diritto di: 
   a) trasmettere ai cittadini dello  Stato  d'invio  atti  ed  altri
documenti provenienti da detto Stato; 
   b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni  documento  da  essi
formato nei limiti della loro competenza; 
   c)  ricevere  qualunque  dichiarazione  o  rilasciare  certificati
richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio  o  dello
Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga; 
   d)  rilasciare  certificati  di  origine  delle  merci,  o   altri
documenti simili, conformemente  alla  legislazione  dello  Stato  di
residenza; 
   e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso  riguardante  i
diritti, gli obblighi e  gli  interessi  dei  cittadini  dello  Stato
d'invio; 
   f) effettuare gli adempimenti  relativi  alla  partecipazione  dei
cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di  detto
Stato.