(Convenzione - art. 47)
                             Articolo 47 
                              Depositi 
   I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme
di denaro, documenti,  compresi  i  testamenti  e  qualsiasi  oggetto
lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto.
Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo
in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti  in  detto  Stato.
Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista  all'articolo
12 della presente Convenzione.