Articolo 47 Depositi I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi depositi non beneficiano dell'immunita' prevista all'articolo 12 della presente Convenzione.