(Convenzione - art. 48)
                             Articolo 48 
          Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio 
   1. I funzionari  consolari  hanno  diritto  di  comunicare  con  i
cittadini dello Stato d'invio e  di  recarsi  presso  i  medesimi.  I
cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di  comunicare
con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 
   2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se
opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra  i  funzionari
consolari ed i cittadini dello  Stato  d'invio  che  si  trovano  nel
territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro
avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione
delle misure necessarie.