Articolo 48 Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio 1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.