(Convenzione - art. 49)
                             Articolo 49 
     Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio 
   1. Le Autorita' competenti  dello  Stato  di  residenza  informano
immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data
di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello  Stato
di invio nella cui circoscrizione esse  sono  adottate,  in  caso  di
fermo, arresto di qualunque altra forma di limitazione della liberta'
di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve  essere
altresi' informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione
di tali provvedimenti. Allo  stesso  tempo  le  Autorita'  competenti
dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni  comunicazione
indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla  persona
soggetta alle suddette misure. 
   2. I funzionari consolari  possono  recarsi  presso  un  cittadino
dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto,  di  detenzione
in prigione, di detenzione preventiva o soggetto  a  qualsiasi  altra
forma di limitazione della liberta', possano  sia  intrattenersi  che
corrispondere con lui nella  lingua  da  loro  scelta.  Le  autorita'
competenti dello Stato di residenza rispettano  la  riservatezza  dei
rapporti  del  cittadino  dello  Stato  di  invio  con  i  funzionari
consolari di questo Stato. 
   3. Le Autorita' competenti dello Stato  di  residenza  assicurano,
immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data
in cui il cittadino dello Stato d'invio e' stato fermato, arrestata o
sottoposto a qualunque altra forma  di  limitazione  della  liberta',
l'esercizio del diritto del funzionario consolare di  visitare  detto
cittadino anche per  assicurare  ad  esso  la  necessaria  assistenza
legale. 
   4. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza  informano  il
cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo. 
   5.  I  diritti  previsti  nel  presente  articolo  devono   essere
esercitati conformemente alla legislazione  e  ai  regolamenti  dello
Stato di residenza, restando  inteso  tuttavia  che  queste  leggi  e
regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini  per  i
quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.