(Convenzione - art. 50)
                             Articolo 50 
      Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci 
   1. Le Autorita' dello Stato di residenza informano  immediatamente
i  funzionari  consolari  dello  Stato  d'invio  di  ogni  situazione
relativa a minori, inabilitati ed  incapaci,  cittadini  dello  Stato
d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di  un
curatore e di un tutore. 
   2. I funzionari consolari hanno il diritto di  ricevere  qualsiasi
dichiarazione sulle adozioni e  sulla  tutela  dei  diritti  e  degli
interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini  dello
Stato  d'invio,  ed  a  tale  fine,  qualora   necessario,   possono,
conformemente alla legislazione dello  Stato  di'  residenza  e  agii
accordi internazionali  in  vigore  per  le  Parti  contraenti  della
presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i  curatori
o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. 
   3.  I   funzionari   consolari   possono   anche   richiedere   la
collaborazione dell'Autorita' competente dello Stato di residenza  ai
fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.