Articolo 51 Notifica di decesso Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti relativi al decesso.