(Convenzione - art. 51)
                             Articolo 51 
                         Notifica di decesso 
   Nel caso di decesso  di  un  cittadino  dello  Stato  d'invio  nel
territorio dello Stato di residenza, le  Autorita'  competenti  dello
Stato di residenza ne  avvisano  senza  indugio  l'Ufficio  consolare
dello Stato  di  invio.  Su  richiesta  dell'Ufficio  consolare  esse
rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti
relativi al decesso.