(Convenzione - art. 52)
                             Articolo 52 
                 Funzioni relative alle successioni 
   1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza, nel  caso  di
decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono  nel  termine
piu' breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio  tutte
le informazioni che siano in grado  di  raccogliere  per  predisporre
l'inventario dei beni successori e l'elenco  degli  eventuali  aventi
diritto alla successione. 
   2. Il funzionario consolare dello Stato di invio  puo'  richiedere
all'Autorita'  competente  dello  Stato  di  residenza  di   adottare
immediatamente  le  misure   necessarie   per   la   salvaguardia   e
l'amministrazione dei beni successori che si trovano  nel  territorio
dello Stato di residenza. 
   3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia  diritto
di succedere alla persona deceduta  nel  territorio  dello  Stato  di
residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona,  le
Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano  l'Ufficio
consolare. 
   4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di  avere  il
diritto di successione nello Stato di  residenza  ma,  tuttavia,  ne'
egli stesso  ne'  un  suo  rappresentante  possono  partecipare  alla
procedura relativa alla successione, il funzionario  consolare  puo',
personalmente o tramite  un  suo  rappresentante,  rappresentare  gli
interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le
altre Autorita' competenti dello Stato di residenza. 
   5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o
non sia rappresentato alcun erede,  un  funzionario  consolare  dello
Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza
ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione  dei  sigilli
nonche' alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi. 
   6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio  che  si
trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza,  gli
effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non
siano reclamati da un erede presente o rappresentato  nel  territorio
dello Stato di  residenza,  devono  essere  consegnati  senza  alcuna
formalita'  all'Ufficio  consolare  dello  Stato  d'invio  a   titolo
provvisorio per assicurarne la custodia, fatta  riserva  del  diritto
delle Autorita' competenti dello Stato di residenza  di  sequestrarli
nell'interesse  della  giustizia.  Il  funzionario  consolare  dovra'
consegnare gli effetti personali e le somme di denaro  suddette  alle
Autorita'  dello  Stato  di  residenza  designate   per   assicurarne
l'amministrazione e la liquidazione. Per  l'esportazione  di  effetti
personali  e  per  il  trasferimento  di  somme  di   denaro   dovra'
rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza. 
   7. Qualora, dopo il completamento delle  procedure  relative  alla
successione sul territorio dello Stato di residenza,  i  beni  mobili
della successione o  i  proventi  della  vendita  di  beni  mobili  o
immobili spettino ad un erede, avente causa  o  legatario,  cittadino
dello Stato d'invio che non risieda nel  territorio  dello  Stato  di
residenza e non abbia designata un mandatario, i beni  suddetti  o  i
proventi della loro vendita  vengono  rimessi  all'Ufficio  consolare
dello Stato d'invio a condizione che: 
   a)  sia  giustificata  la  qualita'  di  erede,  avente  causa   o
legatario; 
   b)  gli  organi  competenti  dello  Stato  di  residenza   ambiano
autorizzato, se  previsto  dalla  legislazione  di  detto  Stato,  il
trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita; 
   c) tutti i  debiti  ereditari  dichiarati  siano  stati  pagati  o
garantiti nei termini previsti  dalla  legislazione  dello  Stato  di
residenza; 
   d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 
   8. Nell'esercizio delle funzioni di cui  ai  commi  4,  5,  6  del
presente articolo il funzionario consolare e' tenuto a rispettare  la
legislazione dello Stato di residenza.