Articolo 52 Funzioni relative alle successioni 1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza, nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine piu' breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio tutte le informazioni che siano in grado di raccogliere per predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli eventuali aventi diritto alla successione. 2. Il funzionario consolare dello Stato di invio puo' richiedere all'Autorita' competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori che si trovano nel territorio dello Stato di residenza. 3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto di succedere alla persona deceduta nel territorio dello Stato di residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le Autorita' competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare. 4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il diritto di successione nello Stato di residenza ma, tuttavia, ne' egli stesso ne' un suo rappresentante possono partecipare alla procedura relativa alla successione, il funzionario consolare puo', personalmente o tramite un suo rappresentante, rappresentare gli interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le altre Autorita' competenti dello Stato di residenza. 5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sara' invitato dalle Autorita' dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonche' alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi. 6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalita' all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorita' competenti dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovra' consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorita' dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovra' rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza. 7. Qualora, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designata un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che: a) sia giustificata la qualita' di erede, avente causa o legatario; b) gli organi competenti dello Stato di residenza ambiano autorizzato, se previsto dalla legislazione di detto Stato, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita; c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza; d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 8. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 del presente articolo il funzionario consolare e' tenuto a rispettare la legislazione dello Stato di residenza.