Articolo 53 Assistenza alle navi dello Stato d'invio 1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella cui circoscrizione e' situato il porto. Il funzionario consolare puo' svolgere in piena liberta' le funzioni previste dall'articolo 37 della presente Convenzione senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. 2. In conformita' alle disposizioni di qualsiasi accordo di navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave. 3. Il funzionario consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo; dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso specifico.