(Convenzione - art. 53)
                             Articolo 53 
              Assistenza alle navi dello Stato d'invio 
   1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto  dello
Stato di residenza, il comandante ed i  membri  dell'equipaggio  sono
autorizzati a comunicare  con  i  funzionari  dell'Ufficio  consolare
dello Stato d'invio nella cui circoscrizione e' situato il porto.  Il
funzionario consolare puo' svolgere in  piena  liberta'  le  funzioni
previste dall'articolo 37 della  presente  Convenzione  senza  alcuna
ingerenza da parte delle Autorita'  dello  Stato  di  residenza.  Per
l'esercizio   delle   sue   funzioni,   il   funzionario   consolare,
accompagnato, se lo desidera, da uno  o  piu'  membri  del  personale
consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa  e'  stata
ammessa alla libera pratica. 
   2. In  conformita'  alle  disposizioni  di  qualsiasi  accordo  di
navigazione marittima tra la  Repubblica  Italiana  e  l'Ucraina,  il
comandante ed i membri dell'equipaggio possono  recarsi  nell'Ufficio
consolare nella cui circoscrizione si trova la nave. 
   3. Il funzionario  consolare  puo'  domandare  l'assistenza  delle
Autorita' dello  Stato  di  residenza  per  ogni  questione  relativa
all'esercizio delle sue  funzioni  previste  dal  presente  articolo;
dette Autorita' forniscono  tale  assistenza  a  meno  che  esse  non
abbiano valide,  motivate  ragioni  di  rifiutarla  in  ciascun  caso
specifico.