(Convenzione - art. 54)
                             Articolo 54 
Poteri  dei  funzionari  consolari  relativi  alla  nave  ed  al  suo
                             equipaggio 
   I funzionari consolari, nei  riguardi  di  una  nave  dello  Stato
d'invio ed in conformita' della legislazione di  quest'ultimo,  hanno
il diritto: 
   a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne  l'accesso  nel
mare territoriale, nel porto o nelle acque  interne  dello  Stato  di
residenza, nonche' la permanenza e la partenza; 
   b)   di   interrogare   il   comandante   e    qualsiasi    membro
dell'equipaggio; 
   c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo; 
   d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della  nave  e
la sua destinazione; 
   e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio,  tutti  i  documenti
che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio; 
   f) di rilasciare e rinnovare i documenti  speciali  riguardanti  i
marittimi,  previsti  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  dello  Stato
d'invio,- 
   g) di adottare tutte le misure necessarie per  l'assunzione  e  lo
sbarco del comandante, nonche' per l'arruolamento  e  lo  sbarco  dei
membri dell'equipaggio; 
   h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione  e
ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato  d'invio
relativamente  alla  nazionalita',  alla  proprieta',  alle  garanzie
reali, allo stato ed alla gestione della nave; 
   i)  di  adottare  i  provvedimenti   necessari   al   mantenimento
dell'ordine e della disciplina a bordo della nave; 
   j) di risolvere le controversie tra  il  comandante  ed  i  membri
dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro; 
   k)  di  adottare  tutte  le  misure  necessarie   per   assicurare
l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio
del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini
dello Stato d'invio; 
   l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati  dal
comandante a bordo della  nave  nel  corso  del  viaggio,  nonche'  i
testamenti formati o ricevuti dal comandate; 
   m) di prestare aiuto ed  assistenza  al  comandante  o  ai  membri
dell'equipaggio  della  nave  nei  loro  rapporti  con  le  Autorita'
giudiziarie ed amministrative dello Stato  di  residenza,  ed  a  tal
fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale  o  di
qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da  rappresentante
legale di fronte alle Autorita' giudiziarie; 
   n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo  delle
navi delle Ieggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia
di navigazione marittima; 
   o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei  beni
lasciati da cittadini dello Stato d'invio,  marittimi  o  passeggeri,
deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo
nei porto; 
   p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti  dalle
leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la  cancellazione
della registrazione di una nave dello Stato d'invio.