(Convenzione - art. 55)
                             Articolo 55 
               Repressione dei reati commessi a bordo 
   1. Le autorita' dello Stato  di  residenza  non  eserciteranno  la
propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato  d'invio
per eseguire l'arresto di una persona o atti' di istruzioni per reati
commessi a bordo, ad eccezione di: 
   a) reati commessi da o ai danni di un  cittadino  dello  Stato  di
residenza, oppure da o ai  danni  di  una  persona  che  non  sia  il
comandante o un membro dell'equipaggio; 
   b) reati che compromettono la tranquillita'  o  la  sicurezza  del
porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato  di  residenza
in  materia  di  sicurezza  dello   Stato,   di   sanita'   pubblica,
d'immigrazione ed in particolare per quanto  riguarda  l'immigrazione
irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o  di
inquinamento delle acque; 
   c) reati punibili, ai sensi  della  legislazione  dello  Stato  di
residenza, con una pena restrittiva  della  liberta'  la  cui  durata
minima non e' inferiore a cinque anni; 
   d) reati in materia di traffico di persone e di traffico  illecito
di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 
   2. In tutti gli altri casi le Autorita' dello Stato  di  residenza
possono  intervenire  solo  su  richiesta  o  con  il  consenso   del
funzionario consolare.