Articolo 55 Repressione dei reati commessi a bordo 1. Le autorita' dello Stato di residenza non eserciteranno la propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio per eseguire l'arresto di una persona o atti' di istruzioni per reati commessi a bordo, ad eccezione di: a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio; b) reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque; c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima non e' inferiore a cinque anni; d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope. 2. In tutti gli altri casi le Autorita' dello Stato di residenza possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare.