(Convenzione - art. 56)
                             Articolo 56 
                  Giurisdizione a bardo della nave 
   1. Le Autorita' dello Stato di residenza non  possono  intervenire
in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se  non
su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in
caso di impedimento di quest'ultirno, su richiesta o con il  consenso
del comandante. 
   2. Le Autorita' dello Stato di residenza, a meno che il Comandante
o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi  consentano,  non
possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che
sia necessario per il mantenimento della tranquillita' e  dell'ordine
o nell'interesse della sanita' o della sicurezza pubblica a  terra  o
nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone
estranee all'equipaggio. 
   3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55,  le
competenti Autorita' dello Stato  di  residenza  intendono  procedere
all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo,
o al sequestro della nave  o  di  tutto  o  parte  del  carico  o  ad
un'inchiesta ufficiale a mordo, dette Autorita' dovranno avvisare  il
funzionario consolare dello Stato di invio,  affinche'  questi  possa
assistere  alle  visite,  alle  investigazioni,  ai  sequestri   agli
arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le  sue  funzioni
hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato  di
invio  in  modo  da  permettere  a  tale   funzionario   o   al   suo
rappresentante di assistere a queste visite, inchieste,  sequestri  o
arresti. Se il  funzionario  consolare  non  e'  presente  o  non  e'
rappresentato,  compenti  Autorita'  dello  Stato  di  residenza  gli
trasmettono tutte le informazioni sui  fatti  in  questione.  Analoga
procedura deve essere seguita nel caso in  cui  le  locali  Autorita'
giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al  Comandante
o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato,
le Autorita' dello Stato di residenza informeranno  per  iscritto  il
funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza  che  hanno  dovuto
essere adottati. 
   4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili  ne'
alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanita'  pubblica,
l'immigrazione ed il  controllo  dei  certificati  internazionali  di
sicurezza, ne' al sequestro della nave  o  del  carico  derivanti  da
procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorita'  giudiziarie
dello Stato di residenza. 
   5. Il presente articolo non pregiudica i diritti  e  gli  obblighi
delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali  vigenti
tra le Parti.