(Convenzione - art. 57)
                             Articolo 57 
               Assistenza in caso di avaria della nave 
   1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia,
fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle  acque
territoriali, nelle acque interne  o  in  un  porto  dello  Stato  di
residenza, le Autorita' competenti di detto Stato devono informare al
piu' presto  l'Uffcio  consolare  competente  dello  Stato  di  invio
dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave,
del  carico  e  degli  altri  oggetti  a  bordo  e  per   la   tutela
dell'equipaggio e dei passeggeri. 
   2. In tal caso le Autorita' competenti dello  Stato  di  residenza
sono tenute ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  la
salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata,  del  suo
carico e degli altri oggetti a bordo, per la  protezione  della  vita
delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi
o disordini sulla nave. Dette misure si estendono  altresi'  a  tutti
gli oggetti facenti parte della nave o dei  suo  carico  e  che  sono
stati separati dalla nave. Le Autorita'  competenti  dello  Stato  di
residenza  prestano  ai  funzionari  consolari   tutta   l'assistenza
necessaria per qualsiasi misura da adottare  in  seguito  all'avaria,
all'incaglio o al naufragio della nave. 1 funzionari consolari  hanno
diritto  di  chiedere  alle  Autorita'  competenti  dello  Stato   di
residenza che esse  adottino  e  continuino  ad  adottare  le  misure
sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della
nave. 
   3. Quando una nave dello Stato d'invio  si  incaglia,  naufraga  o
subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del  suo  carico  vengono
ritrovati sulla nave o in prossimita' di  essa,  sul  litorale  dello
Stato di residenza o in prossimita' di esso o vengono trasportati  in
un porto di detto Stato e  ne'  il  proprietario  della  nave  o  del
carico, ne' un suo  rappresentante,  ne'  gli  assicuratori,  ne'  il
comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare  disposizioni
per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha
il diritto di adottare le disposizioni  necessarie,  in  qualita'  di
rappresentante  del  proprietario  della  nave  o  del   carico,   in
conformita' della legislazione dello Stato di residenza. 
   4. I funzionari consolari hanno anche il diritto  di  adottare  le
misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli
oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno  parte
di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del  suo  carico  e
sono stati trasportati in un  porto  o  ritrovati  sulla  riva  o  in
prossimita' di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata.
Gli organi competenti  dello  Stato  di  residenza  devono  informare
immediatamente  il  funzionario  consolare  dello  Stato   di   invio
dell'esistenza di tali oggetti. 
   5.  I  funzionari  consolari  hanno  il   diritto   di   assistere
all'inchiesta  aperta   per   determinare   le   cause   dell'avaria,
dell'incaglio del naufragio nella misura in cui la legislazione dello
Stata di residenza non vi si opponga. 
   6. Nessuna imposta e tassa di importazione puo'  essere  percepita
dalle Autorita' competenti dello Stato  di  residenza  sugli  oggetti
trasportati da una nave naufragata, o  incagliata  o  in  avaria  che
fanno parte di essa, a meno che tali  oggetti  vengano  sbarcati  per
l'uso o il consumo nello Stato di residenza. 
   7. Le Autorita' competenti dello Stato di  residenza  non  possono
percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a  quelle  di
cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave  in
avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le  imposte  e
tasse di importazione di analoga natura  e  di  analogo  importo  che
sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi  dello  Stato  di
residenza.