(Convenzione - art. 58)
                             Articolo 58 
     Misure in materia di successione in casa di decesso a bardo 
   1. In caso di decesso o  di  scomparsa  a  bordo  della  nave  del
Comandante o di un membro dell'equipaggio di  una  nave  dello  Stato
d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il
funzionario   consolare   hanno   competenza   esclusiva   per   fare
l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati  a
bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti  gli
altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti. 
   2. Se il defunto o lo  scomparso  era  cittadino  dello  Stato  di
residenza, il Comandante o la persona che esercita  le  sue  funzioni
redige al momento della constatazione del decesso o della  scomparsa,
l'inventario dei beni, di cui una copia conforme e' consegnata  dallo
stesso  alle  Autorita'  dello  Stato  di  residenza.  Queste   hanno
competenza esclusiva a compiere  tutti  gli  atti  necessari  per  la
conservazione dei beni lasciati a bordo  della  nave  dal  defunto  o
dallo  scomparso  e,  se  del  caso,  per   la   liquidazione   della
successione. 
   3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in  materia  di
successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformita'
alla legislazione dello Stato di residenza.