(Convenzione - art. 59)
                             Articolo 59 
                  Funzioni relative agli aeromobili 
   Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente
Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti,  agli  aeromobili
dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con
altri  accordi  internazionali  ai   quali   partecipano   le   Parti
Contraenti.