(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 
   1.  I  membri  del  personale  diplomatico  della   Rappresentanza
diplomatica  dello  Stato  d'invio  nello  Stato  di   residenza,   i
funzionari consolari e gli  impiegati  consolari  possono  esercitare
temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare  nel  caso
in cui il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado  di  esercitare
le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante  il  posto  di
Capo dell'Ufficio consolare. 
   2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un  Ufficio
consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello
Stato di residenza, esercitare  le  proprie  funzioni  e  beneficiare
delle disposizioni  della  presente  Convenzione  in  attesa  che  il
titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un  altro
Capo dell'Ufficio consolare. 
   3.  Un  membro  del  personale  diplomatico  della  Rappresentanza
diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a
dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste
al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei  privilegi  e
delle immunita' diplomatiche.