Articolo 60 Esercizio di altre funzioni consolari I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.