(Convenzione - art. 60)
                             Articolo 60 
                Esercizio di altre funzioni consolari 
   I funzionari consolari hanno  diritto  di  esercitare  ogni  altra
funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: 
   a) tale funzione non sia in conflitto con  la  legislazione  dello
Stato di residenza; 
   b) le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informate e  non
si oppongano a tale esercizio.