(Convenzione - art. 62)
                             Articolo 62 
      Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 
   1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che  esso  vi
si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio  puo'  esercitare
funzioni consolari nello Stato di residenza per conto  di  uno  Stato
terzo. 
   2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari  della
Repubblica italiana possono esercitare  nel  territorio  dell'Ucraina
funzioni consolari a favore dei cittadini degli  altri  Stati  membri
dell'Unione  Europea  che  non   abbiano   uffici   consolari   nella
circoscrizione consolare di competenza di detti funzionati.