(Convenzione - art. 63)
                             Articolo 63 
           Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi 
   Lo Stato d'invio puo', previa notifica allo  Stato  di  residenza,
incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza  di
esercitare funzioni consolare in un altro Stato.