Articolo 64 Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' 1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 69, 70, 71, 72 e 73. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o' ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza interessati.