(Convenzione - art. 64)
                             Articolo 64 
      Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunita' 
  1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51,  53,
54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari
diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni,  i
privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli
articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione. 
  2. Gli articoli 20, 21, 22  comma  3,  23  e  30  si  applicano  ai
funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e
le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati  dagli
articoli 69, 70, 71, 72 e 73. 
  3. I privilegi e le immunita' previsti dalla  presente  Convenzione
non  sono  concessi  ai  membri  della  famiglia  di  un  funzionario
consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare  diretto
da un funzionario consolare onorario. 
  4. La trasmissione di valigie consolari tra  due  Uffici  consolari
situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o'
ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati  di  residenza
interessati.