(Convenzione - art. 65)
                             Articolo 65 
                   Protezione dei locali consolari 
   Lo Stato di  residenza  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto  da  un
funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e' per
prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia  turbata  o
che la sua dignita' sia diminuita.