(Convenzione - art. 66)
                             Articolo 66 
               Esenzione fiscale dei locali consolari 
   1. I locali consolari  di  un  Ufficio  consolare  diretto  da  un
funzionario consolare  onorario,  dei  quali  lo  Stato  d'invio  sia
proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono  esenti  da
ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad  eccezione  delle  tasse
percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi. 
   2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si
applica alle imposte e tasse che, in  base  alla  legislazione  dello
Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che  hanno  stipulato
un contratto con lo Stato d'invio.