Articolo 66 Esenzione fiscale dei locali consolari 1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.