(Convenzione - art. 67)
                             Articolo 67 
       Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari 
   Gli archivi ed i  documenti  consolari  di  un  Ufficio  consolare
diretto da un funzionario  consolare  onorario  sono  inviolabili  in
qualsiasi  momento  ed  ovunque  si  trovino,  purche'  siano  tenuti
separati  da  altre  carte  e  documenti  e,  in  particolare,  dalla
corrispondenza privata del capo  dell'Ufficio  consolare  e  di  ogni
persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o  documenti
relativi alla loro professione attivita'.