(Convenzione - art. 68)
                             Articolo 68 
                   Esenzioni dai diritti doganali 
   Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione,
autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale  e
altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri  e  sigilli,
libri, materiale  stampato  ufficiale,  mobilio  ed  attrezzature  da
ufficio, ed altri articoli  simili  forniti  dallo  Stato  d'invio  e
destinati all'uso ufficiale  dell'Ufficio  consolare  diretto  da  un
funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la  custodia,
il trasporto e servizi analoghi.