Articolo 68 Esenzioni dai diritti doganali Lo Stato di residenza, in conformita' con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.