(Convenzione - art. 7)
                             Articolo 7 
Agevolazioni  a  favore   dell'Ufficio   consolare   e   dei   membri
                       dell'Ufficio consolare 
   1. Lo Stato di  residenza  e'  tenuto  a  provvedere  a  tutte  le
condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare; 
   2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto  riguardo  i  membri
dell'Ufficio consolare  e  adotta  tutte  le  misure  necessarie  per
consentire  l'esercizio  delle  loro  funzioni  in  conformita'  alla
presente Convenzione.